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AVVISO ATTESTAZIONI SANITARIE PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE URGENTI PER CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Il decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.

Il Ministero della Salute ha comunicato che – alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazione – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2, del citato decreto non deve piu’ essere attestata dall’Autorita’ consolare poiche’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.

Si evidenzia che l’iniziativa intrapresa dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, d’Intesa con il Ministero della Salute, e’ tesa a favorire lo snellimento e la semplificazione delle procedure in atto, nel primario interesse del cittadino.

 

Chongqing, 19 dicembre 2017

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