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Acquisto della cittadinanza per matrimonio/unione civile con cittadino/a italiano/a

  1. CENNI NORMATIVI

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

  • Legge n. 123/1983
  • Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
  • Legge n. 94/2009
  • Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
  • n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
  • n. 130/2020 e Legge n. 173/2020

 

  1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA
  • Residenza nella circoscrizione consolare:
  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza);
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto;
  • Termini di presentazione: La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • Trascrizione del matrimonio/unione civile:
    • Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia;
    • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Situazione penale:
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni documenti e costi.

 

  1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA:
  • Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originalerilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e munito di traduzione certificata in lingua italiana;
  • Certificati Penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originalerilasciati da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e muniti di traduzione certificata in lingua italiana. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza;
  • Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”;
  • Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e di scadenza) + valido permesso permanente di residenza nella Repubblica Popolare Cinese o valida prova di indirizzo per i cittadini cinesi, attestante la residenza nella circoscrizione consolare (bollette, estratto conto, ecc., datati e non più vecchi di tre mesi).
  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.
    NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).
  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
  • PLIDA della Società Dante Alighieri;
    • CertIt dell’Università Roma Tre;
    • CILS dell’Università per stranieri di Siena;
    • CELI dell’Università per stranieri di Perugia;
    • Ce.Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria.

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate. Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
  • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei;
  • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

 

  1. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE e INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (clicca QUIsenza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (clicca QUI). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati (clicca QUI).

 

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

FASE 3 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale e l’assenza di motivi ostativi. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

  1. Nuovo Certificato Penaledel Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti), rilasciato in data successiva alla data del Decreto di cui sopra. IMPORTANTE: il Certificato Penale deve riportare le generalità esattamente come indicate nel Decreto di concessione della cittadinanza;
  2. Copia dell’Atto Integrale di Matrimoniorilasciato, in data successiva alla data del decreto di cui sopra, dal competente Comune italiano;
  3. Certificato integrale di matrimonio emesso dalle competenti autorità dello stato in cui è stato celebrato il matrimonio(se diverso dall’Italia), debitamente legalizzato e con traduzione certificata, emesso in data successiva al decreto;
  4. Passaportoo altro valido documento d’identità e, se del caso, permesso di soggiorno in corso di validità;
  5. Recente prova di indirizzoattestante la residenza nella circoscrizione consolare (bollette, estratto conto, ecc., datati e non più vecchi di tre mesi)
  6. Certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/aqualora non sia presente all’atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso l’Ufficio Consolare per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento della tariffa ex Art. 8 della tabella consolare (vedi QUI).

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

  1. COSTI
  • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPA durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

  • Articoli della tabella consolare da applicare (da versare in renminbi CNY in base al tasso di ragguaglio aggiornato su base trimestrale, come da TABELLA:
    • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 20,00 euro
    • Legalizzazione firma del traduttore: art. 69 – 24,00 euro
    • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
    • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
    • Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A – 13,00 euro
    • Decreto di conferimento della cittadinanza: Art. 8 – 15,00 euro

 

  1. CONTATTI E LINK UTILI

TROVA IL TUO CONSOLATO

INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO

SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

 

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini dell’erogazione dei servizi consolari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)

 

(Data ultima modifica 17 ottobre 2025)