AVVISI IMPORTANTI
Prima di presentare domanda di visto i richiedenti sono pregati di leggere tutte le informazioni pubblicate nella presente pagina e suoi link.
- A partire dall’11 gennaio 2025 si dovrà procedere obbligatoriamente con l’acquisizione delle impronte digitali anche per i visti d’ingresso nazionali (tipo D). Le modalità di acquisizione e le eventuali eccezioni sono le stesse attualmente in vigore per i visti di corto soggiorno (art. 13 del Codice Visti).
- I richiedenti – indipendentemente dal tipo di visto richiesto – dovranno presentare domanda di visto presso il Consolato Generale di riferimento per la propria residenza in base alla ripartizione geografica delle circoscrizioni consolari italiane nella R.P.C.
- Ogni richiedente deve compilare e firmare il modulo di domanda per il visto ed è responsabile anche per la veridicità e completezza della documentazione accessoria presentata. Si raccomanda inoltre di non condividere i propri dati personali a terzi.
FORMULARIO VISTO NAZIONALE (PIÙ DI 90 GIORNI)
FORMULARIO VISTO SCHENGEN (FINO A 90 GIORNI)
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Scopri qual è il visto corretto in base alle tue esigenze. Informati su quali documenti preparare e dove poter presentare domanda di visto. Scopri come usare correttamente i differenti tipi di visto, quali sono i tuoi diritti e quali i tuoi doveri seguendo le indicazioni qui di seguito.
TIPOLOGIE DI VISTO
Turismo (individuale e gruppi ADS)
Affari
Visita a familiari e amici
Eventi culturali e sportivi
Lavoro
Ricerca
Studio
Ricongiungimento familiare
Altre tipologie di visto
DATI BIOMETRICI (VISA INFORMATION SYSTEM)
A partire dal 12 ottobre 2015 tutti i richiedenti visto, al momento della richiesta di visto Schengen, dovranno fornire i loro dati biometrici (le impronte digitali delle dieci dita delle mani e una foto). I richiedenti dovranno presentarsi di persona al momento della domanda di visto. Le informazioni sui dati biometrici per i visti Schengen saranno conservate per 59 mesi, per eventuali successive richieste di visto non si dovranno prelevare nuovamente le impronte, e per la richiesta di visto non sarà quindi necessario presentare richiesta di persona.
L’esenzione dall’obbligo di raccolta delle impronte digitali è prevista per: bambini di età inferiore ai 12 anni e persone per le quali la raccolta delle impronte digitali è fisicamente impossibile. Sono altresì esentati, in occasione di visite ufficiali, i Capi di Stato e i membri del Governo, assieme ai componenti della delegazione al seguito e ai coniugi.
DOVE FARE DOMANDA DI VISTO IN CINA
La domanda di visto può essere presentata:
a) presso il Consolato Generale d’Italia a Chongqing:
Per informazioni o per richiedere un appuntamento si prega di scrivere a chongqing.visti@esteri.it
b) presso i Centri visti in outsourcing VFS presenti nella circoscrizione.
VFS è un fornitore di servizi, gestito da una società privata, autorizzato dal Consolato a ricevere le domande di visto. La valutazione e la decisione in merito alle stesse è comunque di totale competenza dell’Ufficio Visti.
Per appuntamenti e orari d’apertura, consultare il sito: https://visa.vfsglobal.com/chn/en/ita
A partire dal 22 Marzo 2024 le richieste di Visto Nazionale (tipo “D” – da 91 a 365 giorni) devono essere presentate direttamente allo Sportello del Consolato, previo appuntamento utilizzando il seguente link: Prenot@mi. Le richieste dei Visti Schengen (tipo “C” da 1 a 90 giorni) continueranno, invece, ad essere ricevute presso i Centri Visti IVAC).
I richiedenti – indipendentemente dal tipo di visto richiesto, tipo “C” o tipo “D” – dovranno presentare domanda in base alla ripartizione geografica delle circoscrizioni consolari italiane
VFS CHONGQING
E-mail: infocq.itacn@vfshelpline.com
Indirizzo: Room 7, 3F, Tower B, Reliance Center, No. 2 Xihu Zhi Road, Liangjiang New Area, Chongqing, 401147, China
Orario di accettazione richieste: Lunedi – Venerdi: 8.00 – 20.00 / Sabato – Domenica: 9.00 – 19.00 (previo appuntamento)
Orario di distribuzione passaporti: Lunedi – Venerdi: 8.00 – 20.00
VFS CHENGDU
E-mail: infoctu.itacn@vfshelpline.com
Indirizzo: Room 3204, 32F, tower A, Chengdu Maoye Plaza, No.19 Dongyu Street, Jinjiang District, Chengdu, 610000, China
Orario di accettazione richieste: Lunedi – Venerdi: 8.00 – 20.00 / Sabato – Domenica: 9.00 – 19.00 (previo appuntamento)
Orario di distribuzione passaporti: Lunedi – Venerdi: 8.00 – 20.00
VFS KUNMING
E-mail: infokm.itacn@vfshelpline.com
Indirizzo: 1501B, Building A, Low Carbon Business Center, No.12 Shibo Road, Kunming, 650000, China
Orario di accettazione richieste: Lunedi – Venerdi: 8.00 – 20.00 / Sabato – Domenica: 9.00 – 19.00 (previo appuntamento)
Orario di distribuzione passaporti: Lunedi – Venerdi: 8.00 – 20.00
I cittadini cinesi residenti a Hong Kong o a Macao devono presentare domanda di visto presso il Consolato Generale d’Italia ad Hong Kong.
CHI PUO’ FARE DOMANDA DI VISTO
Possono presentare domanda di visto tutti i cittadini cinesi residenti in una delle 4 Circoscrizioni Consolari del territorio della Repubblica Popolare Cinese, presso il Consolato dela propria Circosrizione di residenza.
Possono altresì presentare domanda di visto i cittadini di quei Paesi per cui è previsto l’obbligo di visto (controlla qui per conoscere per quali Paesi è necessario), cosi’ come gli stranieri provenienti da Paesi soggetti a obbligo di visto, che siano regolarmente residenti in una delle 4 Circosrizioni di cui sopra.
Viaggi di gruppo ADS
Sulla base del Memorandum of Understandings tra Unione Europea e Cina, le domande di visto per turismo di gruppo ADS (Approved Status Destination) sono presentate dai tour operator autorizzati. Gli appuntamenti per la raccolta delle biometrie dei richiedenti sono fissati per l’intero gruppo.
I tour operator cinesi interessati all’accreditamento (white badge) devono seguire le procedure previste (LINK). Per informazioni è possibile scrivere a chongqing.visti@esteri.it.
Titolari di passaporto Diplomatico, di Servizio o per Affari Pubblici della Repubblica Popolare Cinese
In base alla normativa cinese, tutti i titolari di passaporti diplomatici, di servizio e per affari pubblici devono presentare domanda di visto attraverso il Dipartimento Affari Consolari del Ministero degli Esteri cinese.
QUANTO COSTA UN VISTO?
Visti nazionali: 116 euro
Visti nazionali per studio: 50 euro
Visti tipo Schengen: 90 euro
– per i minori di età compresa tra 6 e 12 anni: 45 euro
– i cittadini di Paesi con cui l’Unione Europea ha siglato accordi di facilitazione dei visti: 35 euro. Per conoscere la lista dei Paesi in questione è possibile consultare il sito della Commissione Europea.
I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
• minori di età inferiore ai sei anni;
• alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
• ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
• rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
• I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D Lgs 30/2007:
a) coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)
• sono altresì esentati i titolari di passaporto diplomatico
TEMPISTICHE DI LAVORAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO
Per i Visti Schengen (tipo “C”) la normativa prevede un tempo massimo di trattazione di 15 giorni, estendibile a 45 giorni qualora necessario (art. 23 del Codice Visti Schengen), mentre per i Visti Nazionali (tipo “D”) i tempi di trattazione – generalmente di 90 giorni – sono ridotti a 30 giorni per i visti per motivi familiari e lavoro subordinato, ed estesi sino ai 120 giorni per lavoro autonomo.
Si invitano i richiedenti a fare domanda di visto con debito anticipo rispetto alla data di partenza prevista (almeno 15 giorni prima della partenza). La domanda di visto può essere presentata al massimo sei mesi prima della partenza prevista. È inoltre necessario prestare attenzione alla scadenza del proprio passaporto, che determina la data di validità massima del visto.
INFORMAZIONI UTILI
L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso dell’area Schengen.
Si attira l’attenzione dei richiedenti visto sul fatto che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso nell’area Schengen e che i titolari di un visto possono essere richiesti, una volta arrivati alla frontiera esterna dell’area Schengen o in occasione di altri controlli, di fornire informazioni circa i mezzi di sostentamento, sulla durata del soggiorno previsto in area Schengen e sullo scopo del viaggio.
Si raccomanda di portare con sé copia dei documenti presentati in fase di domanda di visto (quali ad esempio, lettere di invito, prenotazioni alberghiere e aeree o altri documenti atti a dimostrare lo scopo del viaggio). Per maggiori informazioni, si veda l’art. 5 del Codice delle Frontiere Schengen (link).
Cosa succede in caso di rifiuto del visto
Eventuali decisioni negative relative alle domande di visto saranno notificate al richiedente. Nel provvedimento di rifiuto del visto sono indicati i motivi del rifiuto. Il richiedente la cui domanda è stata rifiutata ha diritto di presentare nuova domanda di visto, integrando eventuali documenti mancanti, ovvero di proporre ricorso. Eventuali ricorsi devono essere presentati al T.A.R. del Lazio, con l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. Il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità (in base all’art. 144 del C.P.C. e all’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933), alla competente Avvocatura dello Stato.
Solo per i visti per motivi familiari il ricorso va presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in Italia.
Come utilizzare correttamente un visto Schengen
Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. E’ possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire una certa flessibilità. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Fino al”.
Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Quanti hanno necessità di recarsi frequentemente in area Schengen possono richiedere visti ad ingressi multipli pluriennali fino ad un massimo di 5 anni. Si ricorda ai possessori di visti ad ingressi multipli che in base alla normativa è possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
Al fine di evitare over-staying e per sapere quanti giorni rimangono a disposizione rispetto a quelli già utilizzati, è possibile utilizzare (a titolo indicativo) il sistema di calcolo approntato dalla Commissione europea cliccando qui.
Come utilizzare correttamente un visto nazionale italiano
Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necesario recarsi entro 8 giorni presso la competente Questura della Provincia ove si intende risiedere per fare richiesta di Permesso di soggiorno. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia. Per individuare la Questura competente si invita a controllare il seguente sito.
Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare direttamente il sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e il sito della Commissione europea.
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del rilascio di un visto d’ingresso in
Italia e nell’area Schengen
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679