Si riepilogano le modifiche normative alle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza, introdotte dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018.
1. Naturalizzazioni
– Termine procedimentale
Il Ministero dell’Interno ha ribadito che il termine di definizione dei procedimenti per la concessione della cittadinanza, di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n°91, è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine è valido per i procedimenti in corso, ovvero non ancora definiti al 5 ottobre 2018, data in cui il suddetto Decreto n°113 è entrato in vigore, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che non risulti ancora spirato.
– Importo del contributo
L’art. 9-bis della legge 91/92 ha modificato l’importo del contributo a cui sono soggette le istanze successive al 5 ottobre 2018, per l’elezione, l’acquisto, la rinuncia o la concesione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art.1 della Legge n°94/2009. L’importo è stato elevato da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovranno essere integrate di euro 50 (cinquanta); le dichiarazioni presentate prima di tale data, invece, ricadono nella normativa precedente.
– Requisiti linguistici
Il Ministero dell’Interno ha confermato la conoscenza adeguata della lingua italiana come condizione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza, ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018 (e non dal 5 dicembre), e quindi per tutte le istanze presentate a partire da tale data. Non è invece richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e già in corso. Pertanto, le istanze presentate a partire dal 4 dicembre e prime delle previste attestazioni (e non ancora transitate in SICITT) dovranno essere rifiutate. Se, invece, già acquisite in SICITT, codeste Sedi dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità.
– Abrogazione del silenzio-assenso
Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n° 91/1992 che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, una volta decorsi due anni dalla presentazione della domanda. Pertanto, non è più configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sull’istanza del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano, allo stadere del termine; risulta invece ancora in vigore la possibilità di negare la concessione della cittadinanza ancora dopo lo spirare del limite temporale.
2. Riconoscimenti iure sanguinis
Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.