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Proroga della validità dei permessi di guida italiani

Si forniscono i seguenti aggiornamenti in materia di proroga di validità delle patenti di guida, in ottemperanza alla Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 7203 dell’1/03/2021:

1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio,

la validità delle patenti è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 la scadenza è prorogata al 29 luglio 2021; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n.
18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale e’ di
maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/267.

4) per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

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