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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.)

MODULISTICA (A.I.R.E.)

Clicca qui per informazioni generali sull’A.I.R.E.

 

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite il l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

Le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano debbono rivolgersi al Consolato italiano del luogo di residenza esibendo i seguenti documenti:

  • passaporto italiano valido;
  • prova della stabile e legale residenza all’estero.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

  • indirizzo all’estero;
  • cittadinanza;
  • stato civile;
  • composizione del nucleo familiare;
  • cambio di nome.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

DOMANDE FREQUENTI

E’ importante iscriversi all’ AIRE?

E’ molto importante. L ‘Iscrizione aal’ AIRE consente di :

  • garantire  e facilitare  l’esercizio dei diritti politici ( in particolare il diritto di voto in occasione di consultazioni elettorali o referendarie)
  • programmare in modo piu’ razionale gli interventi della Pubblica Amministrazione a favore delle comunita’ degli italiani residenti all’estero
  • erogare i servizi amministrativi e gli interventi di assistenza previsti per i cittadini italiani residente all’estero.

Chi deve iscriversi all’AIRE?

  • i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza e che intendono mantenerla per un periodo superiore ai 12 mesi.
  • le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita
  • le perosne che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero

Chi non deve iscriversi all’AIRE?

  • Non si devono iscrivere i cittadini che si recano all’estero temporaneamente o stagionalmente per una durata non superiore ai dodici mesi. I cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero possono segnalare la loro presenza procedendo alla registrazione nell’elenco dei temporanei presso il Consolato( vedi modulistica/modulo per cittadini temporaneamente in Cina ) oppure registarsi attraverso il sito web www.dovesiamonelmondo.it

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L’interessato deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’estero;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • la perdita della cittadinanza italiana.

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.