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Stato Civile

MODULISTICA (STATO CIVILE)

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.

Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
  • Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
  • Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

VARIAZIONI DI STATO CIVILE

Nascita: Registrazione e Trascrizione

Info generali

Nel caso il nuovo nato sia stato gia’ registrato allo stato civile di un altro paese, ovvero sia gia’ in possesso di altra cittadinanza, debbono essere inviati al Comune, per la necessaria trascrizione, gli atti di nascita formati nel luogo dove il bambino e’ nato. In fase di trascrizione, i genitori possono chiedere di aggiungere, se mancante, anche il cognome materno o paterno.

Il rilascio del codice fiscale e del passaporto, nel caso di doppi cittadini, sono subordinati all’accettazione della documentazione da parte del comune, quindi alla ricezione dell’avvenuta conferma di trascrizione.

Documenti necessari per la trascrizione/registrazione della nascita

Per la registrazione/trascrizione della nascita è necessaria la presenza di entrambi i genitori e si dovranno produrre i seguenti documenti:
– atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书)
– atto di nascita rilasciato dalle Autorità di cui è gia’ cittadino (出生公证书)
– hukou in originale dove sono iscritti il minore ed il genitore cinese (solo se il minore è cittadino cinese)
– passaporto o altro documento di identità del minore
– passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori

Solamente se i genitori sono entrambi Italiani e quindi il neonato non ha altra cittadinanza se non quella italiana, le dichiarazioni di nascita vanno effettuate presso gli Uffici Consolari entro 10gg dalla nascita, l’eventuale dichiarazione tardiva è accettata dalla Procura della Repubblica allegando la motivazione del ritardo.
Per il neonato di sola cittadinanza Italiana, il Consolato emetterà un atto di nascita di cui verrà consegnata copia conforme.

I documenti da produrre saranno:
– certificato medico di nascita in originale, che verrà conservato agli atti d’ufficio;
– passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.

 

MATRIMONIO
Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani:

il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.

Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.

Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.

Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.

UNIONI CIVILI

La richiesta di costituzione di un’unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.
La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:

a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).
La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.
Per presentare richiesta si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail chongqing.consolare@esteri.it al fine di fissare un appuntamento presso l’ufficio consolare del Consolato.
Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.
La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

CONVIVENZE DI FATTO

Per le richieste di iscrizione all’AIRE quali conviventi di fatto (da non confondersi con la semplice coabitazione), si prega di controllare la sezione “Anagrafe” del presente sito.
I connazionali che intendono stipulare un “contratto di convivenza” (che si ricorda essere facoltativo ai sensi della Legge 76/2016) possono scrivere a chongqing.consolare@esteri.it Il contratto di convivenza può essere redatto per atto pubblico da parte del personale addetto dell’ufficio consolare ovvero la sottoscrizione di tale contratto può essere autenticata presso l’ufficio consolare in forma di atto notarile. E’ necessario rivolgersi al competente ufficio consolare anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, decesso di uno dei contraenti. Si segnala che, sulla base del diritto internazionale privato, in caso di coppie in cui entrambi i membri sono cittadini italiani la legge regolatrice del contratto è la legge italiana, mentre in caso di coppie italo-straniere la legge regolatrice è quella del Paese di residenza principale della coppia.

DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero:

prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.

I documenti che occorrono per la trascrizione sono:

  • la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
  • la traduzione ufficiale della sentenza;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • una fotocopia di tutta la documentazione presentata.

Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.

Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.

MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero:

la morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
  • documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.

 

PERCEZIONE CONSOLARE:
Traduzione atti di stato civile per uso trascrizione: gratuita
Traduzione atti di stato civile: 13 euro a pagina
Legalizzazione: 24 euro